Art. 4.

      1. L'articolo 35 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. (Controllo sulle materie prime). - 1. Il Ministero della salute esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina, e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
      2. Il Ministro della salute può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
      3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della salute».